lunedì 8 settembre 2014

ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI







Al Sindaco di Oria
(Sig. Cosimo POMARICO)

Al Presidente del Consiglio Comunale

All’Assessore comunale competente per delega

Ai Dirigenti competenti per delega



Oggetto: Esenzione IMU per i terreni agricoli – comunicazione dati da parte del Comune al Federalismo fiscale entro la scadenza del 15 settembre 2014.

PREMESSO

che è certamente intendimento delle SS.VV. agevolare un settore primario qual è l’agricoltura, anche attraverso la riduzione e, ove possibile, persino l’esenzione fiscale rispetto a talune tasse; il M5S Oria chiede all’Amministrazione di verificare la presenza sul territorio di terreni agricoli su cui insistono i cosiddetti “usi civici” per provare ad alleggerirli dal pagamento dell’IMU 2014;

CONSIDERATO

che il decreto-legge n° 66 del 2014, convertito dalla legge n° 89 del 2014, prevede, fra le altre cose anche misure di carattere fiscale;
RILEVATO

che ai sensi della legge n° 89 del 2014, con riferimento al settore agricolo, è prevista la rideterminazione delle modalità di tassazione delle agro energie e la ridefinizione del perimetro delle esenzioni dall’IMU dei terreni montani e di collina;

VISTO

il comma 2 dell’art. 22 della legge n° 89 del 2014 da cui si evince che
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a
immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non
situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU.”

CONSIDERATO

che, pertanto, è prevista l’esenzione dell’ IMU sia sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, ma anche per i terreni a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina.

RILEVATO

che così come stabilito dal il Dm Mef del 29 luglio 2014 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2014 n. 177, i Comuni, ai fini della compensazione del minor gettito Imu derivante dalle esenzioni di cui sopra, devono inserire nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 15 settembre 2014, i dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione.

CONSIDERATO

che, intervenendo a tempo debito ed entro le scadenze previste dal Mef (Ministero dell’ economia e delle finanze), si potrebbe da un canto aiutare gli agricoltori esentando i terreni agricoli che hanno i requisiti di cui sopra, e dall’altro non perdere l’introito IMU che ne sarebbe derivato usufruendo del ristoro così come disposto dall’art. 22, comma 2, del Dl 66/2014.

CHIEDE

all’amministrazione comunale di predisporre tutti gli atti utili e necessari affinché il Comune di Oria possa comunicare e inserire in tempo utile (entro il 15 settembre) i dati relativi ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, al fine di poter porre in essere l’esenzione IMU prevista per i terreni agricoli con i requisiti di cui sopra, e di non perdere il ristoro per l’introito IMU che ne sarebbe derivato, ai sensi delle succitate disposizioni di Legge.
Per info e utili riferimenti di seguito il link del sito relativo al Portale del federalismo fiscale:

L’auspicio è, altresì, che i Consiglieri comunali tutti vogliano manifestare il loro assenso appoggiando favorevolmente la proposta in oggetto.

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